18 Gennaio 2023 Osservatorio Legale Effetti Avversi da Vaccini
L’Osservatorio Legale Eventi Avversi da Vaccino tiene ad avvisare tutti i danneggiati da vaccino che il termine ultimo per presentare la domanda di indennizzo è di 3 anni dalla “conoscenza del danno subito”. La prudenza quale primo criterio.
Avv. Barbara Costa, Osservatorio Legale Effetti Avversi da Vaccini (E.A.V.)
In questa sede è intenzione dell’Osservatorio fornire un concreto indirizzo e un’interpretazione il più possibile prudenziale affinché nessun danneggiato subisca l’odiosa decadenza dall’esercizio del proprio diritto.
Andiamo per punti.
- La decadenza dei 3 anni è indicata nella stessa Legge 210/92, legge che sin dal 1992 ha previsto per i danneggiati da vaccinazioni la possibilità di richiedere un indennizzo: oggi questa stessa decadenza è estesa ai danneggiati da vaccinazione anti SarsCov2.
- Le prime vaccinazioni anti SARS-Cov-2 risalgono a fine dicembre 2020. Pertanto, in relazione al vaccino Covid, si verificheranno le prime decadenze a decorrere da fine dicembre 2023.
- Alla domanda di indennizzo è obbligatorio allegare documentazione medica da cui emerga o possa presumersi “la data del manifestarsi della menomazione permanente” (art. 4, p.to C, L. 210/92): è sulla base di questa documentazione che la Commissione Medico Ospedaliera(C.M.O.) valuta se sia decorso o meno il termine di 3 anni.
- Il termine di 3 anni inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato sia “venuto a conoscenza del danno subito” (art. 5 della L. 210/92).
Come interpretare l’articolo di legge: in concreto, da quale giorno (dies a quo) iniziano a decorrere i 3 anni?
Va certamente premesso che, sebbene la legge indichi quale momento chiave il giorno in cui l’interessato sia venuto a conoscenza del “danno“, per logica giuridica si sarebbe dovuto indicare conoscenza (o conoscibilità) del “nesso causale” tra il danno e il vaccino (e non del “danno”) e la giurisprudenza in effetti ha interpretato in tal senso: “… dal giorno in cui la vittima sia in grado di tracciare la riconducibilità causale della malattia alla sua causa scatenante e quindi ai possibili responsabili” (Cassazione 11298/2020).
Xw chy Pertanto, già si potrebbe escludere ogni dubbio per i casi (più rari) di chi abbia purtroppo subito l’effetto avverso nell’immediatezza dell’atto vaccinale, in quanto la repentinità è indizio di ascrivibilità: sarà da detta data che inizia a decorrere il termine.