Pe la completa applicazione della normativa sul Terzo Settore (Volontariato) si attendono alcune modifiche in divenire da parte del Parlamento, al fine di predisporre gli statuti delle diverse organizzazione in maniera consona.
Ecco in sostanza e in modo alquanto succinto le principali novità introdotte dalla riforma.
SCHEDA SINTETICA DELLE PRINCIPALI NOVTA’
INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
(D.lgs. 117/2017)
Gli obiettivi legislativi:
1) Favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di
associazione, riconoscendone il valore nel rendersi
strumento di promozione personale e di partecipazione
democratica, di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi
degli artt. 2, 3, 18 e 118 della Costituzione.
2) Riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata per
concorrere all’accrescimento dei livelli di tutela dei diritti civili
e sociali.
3) Favorire e promuovere l’autonomia statutaria degli enti,
consentendo la realizzazione delle loro finalità, a tutela dei
soggetti coinvolti.
4) Accrescere la coerenza giuridica e la trasparenza delle
associazioni.
Le finalità dei decreti attuativi:
1) Revisione del titolo II del Codice di procedura civile per
armonizzare, rivedendola, la disciplina inerente
l’associazionismo e le formazioni senza scopo di lucro.
2) Rendere organica ed omogenea la disciplina tributaria (D.lgs.
117/2017) applicata agli enti del terzo settore, incluso il
5×1000 (D.lgs. 111/2017).
3) Revisione della disciplina in tema di impresa sociale (D.lgs.
112/2017).
4) Revisione della disciplina del servizio civile nazionale (D.lgs.
78/2017).
Passaggi fondamentali:
La riforma del Terzo Settore e l’adozione del Codice, abrogando le
normative previgenti relative ai processi di costituzione e
funzionamento delle associazioni di promozione sociale L.383/2000,
di volontariato L.266/91 e delle Onlus art. 10 del D.lgs 460/1997,
pone in evidenza la volontà di trasporre su un livello diverso le
attività degli enti che verranno indicati con la dicitura ETS (Enti del
Terzo Settore). In particolare, se la legge quadro sul volontariato
assegnava rilevanza alla capacità dell’ente di fornire risposte ai
bisogni espressi da soggetti “svantaggiati”, oggi ai sensi dell’articolo
5 del Codice, si afferma che l’esercizio delle attività praticabili per
ottenere lo status di terzo settore, deve rispondere a bisogni di
interesse generale e, soddisfatto tale criterio da inserire anche
nell’atto costitutivo e nello statuto, la formazione sociale è libera di
praticare anche attività diverse (come definite all’articolo 6) nonché
di reperire i fondi (articolo 7) per lo svolgimento delle stesse, non in
maniera occasionale bensì continuativa, ovvero attraverso la vendita
di beni e servizi.
Adempimenti ed obblighi per ottenere/mantenere la
dicitura ETS (Ente di Terzo settore):
Sono definiti in automatico ETS, ovvero enti del terzo settore, quelle
realtà che prima della riforma erano: organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e
società di mutuo soccorso.
Possono acquisire lo status tutti gli enti privati, anche in forma
societaria, che esercitano, principalmente una delle attività senza
scopo di lucro, come indicato all’articolo 5 del codice.
Particolare è il caso delle operative sociali, che, benché disciplinate
ai sensi della Legge 381/1991, assumono di diritto la qualifica di
ETS, indipendentemente dall’attività prevalente svolta, poiché
ritenuta di “interesse generale” se impiega alle sue dipendenze
lavoratori svantaggiati, persone con disabilità, beneficiari di
protezione internazionale e persone senza fissa dimora.
L’assunzione della qualifica ETS, comporta degli obblighi
tra i quali:
· L’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore
(istituito e disciplinato ai sensi degli articoli dal 45 al 54 in
attesa di decreto attuativo), presentata dal legale
rappresentante dell’Ente o dalla rete associativa a cui l’Ente
aderisce, all’ufficio del registro unico nazionale della regione
o della provincia autonoma dove ha sede l’Ente stesso.
Successivamente alla verifica e alla sussistenza dei requisiti
necessari si procede all’iscrizione mediante la quale, è
possibile concorrere con procedure più favorevoli, alla stipula
di eventuali convenzioni con la pubblica amministrazione, per
la prestazione di beni e servizi in favore dell’interesse
generale.
· L’uso della denominazione sociale ETS è obbligatoria in
qualsiasi comunicazione o atto di natura pubblica (art.12).
· La dicitura ODV (organizzazione di volontariato) è
riconosciuta alle organizzazioni composte da almeno 7
persone fisiche o almeno 3 organizzazioni di volontariato
(art.32)
· La dicitura APS (associazione di promozione sociale) è
riconosciuta alle associazioni composte da almeno 7 persone
fisiche o almeno 3 associazioni di promozione sociale. Non
sono annoverabili con tale dicitura, le associazioni che
dispongono limitazioni in relazione all’ammissione degli
associati, i circoli privati e le formazioni che prevedono la
cessione della quota statutaria o che colleghino la
partecipazione alla vita associativa al possesso di quote o
azioni di natura patrimoniale (art.35).
· Tenuta delle scritture contabili e stesura del bilancio di
esercizio da redigere sotto forma di rendiconto finanziario per
cassa, per proventi e/o entrate inferiori ai 220 mila euro annui
e comunque in conformità con l’apposita modulistica del
Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali (art.13).
· Bilancio sociale con annessa pubblicazione di emolumenti e
compensi attribuiti ai componenti degli organi sociali nel caso
di enti i cui proventi/entrate siano superiori ai 100 mila euro
(art.14).
· Tenuta dei libri sociali, ovvero libro dei soci e delle adunanze,
visionabili, in conformità con le modalità statutarie, da tutti i
soci/aderenti (art.15).
· Obblighi derivanti dal lavoro negli enti, ovvero il pieno rispetto
dei CCNL di cui all’art. 51 del D.lgs. 81/2015 (art.16).
· Divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli
utili/ricavi/proventi che devono essere reinvestiti per lo
svolgimento delle attività statutarie, nel perseguimento delle
finalità di utilità sociale/solidaristiche (art. 8).
· Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (salva
diversa disposizione di legge) ad altri enti del Terzo Settore,
come definito nello statuto o, in assenza di esso, alla
Fondazione Italia Sociale (art. 9).
Altri interventi derivanti dalla riforma:
Il Decreto prevede l’introduzione di un nuovo regime forfettario ai fini
fiscali, un riordino della disciplina afferente alle detrazioni e alle
deduzioni in favore di coloro che effettueranno erogazioni benevoli
agli enti del terzo settore, nonché agevolazioni degli enti in materia d
imposte dirette e indirette e l’accesso ad agevolazioni erogate sotto
forma di incentivi fiscali maggiorati, al “social bonus “ e ai “Titoli di
solidarietà”.