L’Agcom ha messo a punto nuove regole per cercare di contrastare la pratica del teleselling “illegale e aggressivo” e del telemarketing selvaggio. Il nuovo Codice di condotta per i call center è stato approvato nella seduta del Consiglio del 26 luglio scorso. In una nota, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha spiegato che il Codice “definisce, in una logica di autoregolamentazione, una serie di misure, da recepire nei contratti tra operatori di comunicazioni elettroniche e partner commerciali che svolgono attività di call center”

L’adesione al Codice di condotta da parte di operatori e call center è su base volontaria: le misure, quindi, sono vincolanti solo per coloro che vi aderiscono. Tuttavia, ha chiarito l’Agcom, “in via indiretta, in particolare per il tramite dei contratti che dovranno recepire le misure previste, il Codice di condotta avrà comunque effetti sull’attività dei call center che sottoscriveranno i contratti stessi (anche laddove risultassero non aver aderito in via diretta al Codice di condotta)”

L’Autorità, si legge ancora in una nota, “rileva un impianto normativo insufficiente ad assicurare un efficace contrasto al fenomeno del teleselling illegale; mancano, ad esempio, norme che obblighino i call center ad adottare una numerazione riconoscibile, indicata dall’Autorità, e consentano di contrastare il cosiddetto spoofing del numero telefonico, oggi agevolato dalle nuove tecnologie, con una portata non solo nazionale”

Le misure previste dal Codice riguardano i seguenti aspetti:

1. le regole di ingaggio dei call center qualificati: devono avere determinati requisiti minimi di qualità e affidabilità professionale definiti dal Codice e devono rispettare la normativa lavoristica e di settore;

2. verifiche preliminari da parte dell’operatore di comunicazione elettronica sull’affidabilità dei call center e sulla loro iscrizione al Roc

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Ancora: 3. regole chiare e strumenti di verifica per l’acquisizione tramite call center di contratti con i consumatori secondo modalità trasparenti e rispettose della vigente normativa, incluso l’utilizzo corretto delle liste di contatto;

4. misure organizzative degli operatori, quali la gestione unitaria del processo di vendita e l’implementazione di black list di numeri telefonici

5. misure, a cura di ciascun operatore di comunicazioni elettroniche, per effettuare il monitoraggio e il controllo sull’attività svolta dai soggetti a cui è appaltata/affidata l’attività di promozione/vendita con specifici interventi sanzionatori, qualora necessari, in caso di inottemperanza a quanto stabilito dal Codice e dalla normativa vigente;

6. previsione di meccanismi contrattuali di penalizzazione e disincentivanti nei confronti di call center che non rispettino la normativa vigente;

7. misure di trasparenza e di riconoscibilità del call center

8. regole sull’utilizzo della sub-contrattualizzazione (anche fuori dal territorio nazionale) da parte dei call center, per lo svolgimento dell’attività di promozione/vendita mediante contatto telefonico;

9. misure volte ad assicurare la qualità dei servizi prestati dai soggetti che svolgono l’attività di promozione/vendita mediante la sottoscrizione di contratti con fornitori di tali servizi solo nel caso in cui le attività siano prestate da imprese che operano nel rispetto delle normative di settore richiamate nel Codice stesso

Inoltre, devono lavorare in conformità con questi obiettivi: garantire agli utenti contattati scelte consapevoli; garantire elevati livelli qualitativi delle attività di contatto, in termini di adeguata preparazione del personale; orientare tutte le comunicazioni effettuate nell’ambito delle attività di promozione e vendita alla massima cortesia, trasparenza e semplicità; prevedere che il soggetto a cui l’attività di promozione o vendita è stata affidata vigili sul rispetto da parte dei propri dipendenti delle direttive e delle procedure

http.www://tg24sky.it

Di the milaner

foglio informativo indipendente del giornale

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