di Enrico Scarpellini
Hanno la faccia tosta di definirle “Nuove regole europee in tema di Default”, ma sono vere e proprie minacce e intimidazioni da parte della criminalità finanziaria comunitaria.
Le banche, le società finanziarie, i cravattari con licenza di usura, i “filantropi” hanno ottenuto in regalo dalla UE l’articolo 178 del Regolamento N. 575/2013, che considera intervenuto un “default” di un soggetto debitore quando si verifica anche solo uno di questi eventi:
a) inadempienza probabile: quando, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie ma mostri evidenti segni di difficoltà nell’onorare i propri impegni finanziari;
b) arretrato nei pagamenti: il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi su una obbligazione creditizia che, per capitale, interessi o commissioni, superi entrambe le seguenti soglie di rilevanza:
• una soglia assoluta pari, per esposizioni al dettaglio (Privati e PMI), a 100 euro ed euro 500 per le altre esposizioni;
• una soglia relativa, pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la società.
Le nuove linee guida, nate con l’obiettivo di “armonizzare e uniformare” le regole tra i diversi Paesi dell’Unione Europea, variano a seconda della tipologia della clientela (Privati/PMI/Imprese) e seguono criteri e modalità di applicazione più restrittivi rispetto a quelli precedentemente in uso.
Ma l’Autorità di Vigilanza ha inasprito ulteriormente le condizioni escludendo espressamente la possibilità di utilizzare i margini ancora disponibili sulle linee di credito non utilizzate per compensare eventuali inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.
Lo stato di classificazione in default non decade automaticamente (come avveniva prima) al momento in cui il cliente salda il proprio debito, ma permane per almeno 3 mesi dal momento in cui l’arretrato viene regolarizzato o si rientra dagli sconfinamenti.
Nel caso di “Ristrutturazione Onerosa”, ossia quando il creditore concede dilazioni che comportino un onere superiore all’1%, tale termine si estende a 12 mesi dalla data di ristrutturazione.
Durante tale periodo, detto “probatorio”, il cliente deve regolarmente onorare i propri debiti evitando quindi il verificarsi di ulteriori situazioni di arretrato e ulteriori eventi pregiudizievoli, che avrebbero come conseguenza una estensione del periodo probatorio.
La classificazione a “default” potrebbe comportare il blocco di altri prodotti finanziari fino all’uscita dallo status di default.
Per ulteriori dettagli sui criteri e sulle disposizioni emanate dall’Autorità di vigilanza è possibile consultare il sito della Banca d’Italia ed in particolare le Q&A sulla nuova definizione di default, ed inoltre il Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n. 575 – art 178.